Le visite di istruzione presentate in questo sito sono organizzate da Tagliabue Viaggi srl
titolare della licenza 64008/99 cat. A e B illimitata rilasciata dalla Provincia di Milano
e sono coperte per la responsabilità civile nei confronti dei partecipanti ai sensi delle leggi vigenti
da assicurazione stipulata con Allianz S.p.A. nr. 500696661 - massimale € 8.000.000.
Inoltre, di essere in possesso della polizza Fondo di Garanzia nr. 6006002908/W stipulata con Nobis Assicurazione.
CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITA’
Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto Legislativo 111 del 17 marzo 1995,
dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle convenzioni internazionali in materia, e dalla Convenzione di Bruxelles
del 20 aprile 1970, resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, 1084, dalla Convenzione di Varsavia
del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, 841,
dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge
2 marzo 1963, 806, in quanto applicabile ai servizi oggetto del pacchetto turistico, dalle previsioni
in materia di codice civile e delle norme di diritto, in quanto non derogate dalle previsioni del contratto.
La responsabilità della Tagliabue Viaggi nei confronti del viaggiatore per eventuali danni subiti a causa
del mancato adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto è regolata dalle leggi
e convenzioni internazionali. Pertanto, in nessun caso, la responsabilità della Tagliabue Viaggi
a qualunque titolo insorgente nei confronti di ogni partecipante, potrà eccedere i limiti previsti
dalle leggi in relazione al danno lamentato.
- Decreto Legge n. 111 del 17/03/1995 - Addendum
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno oppure di qualunque
altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie di organizzatore di viaggio
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti condizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6;
artt.da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto
di organizzazione nonchè dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio
oggetto di contratto.
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita
di pacchetti turistici come qui di seguito riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9;
art.10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente
la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio...)
va pertanto intesa come riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli
servizi turistici (venditore, soggiorno...).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 3 agosto 1998 n. 269: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi
sono commessi all’estero.
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di “pacchetto turistico” è la seguente.
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla
prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita
ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo
comprendente almeno una notte:
a) trasporto
b) alloggio
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio
che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
ISCRIZIONI
Al momento della conferma della visita d’istruzione necessitiamo dei seguenti dati dalla scuola:
nominativo della scuola o Istituto, indirizzo esatto per l’emissione fattura e relativo codice fiscale.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione indicate nel sito sono comprensive di IVA e percentuali di servizio.
Non comprendono mai le bevande, l’acqua ai pasti, gli ingressi ove previsto, le prenotazioni a musei,
chiese, monumenti, palazzi, castelli, mostre, grotte... e tutti gli extra in genere di carattere personale.
Il costo degli ingressi ove indicato si riferisce alle tariffe in vigore al 30/06/2024.
VALIDITA’ DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione sono calcolate in base ai cambi ed alle tariffe dei vettori in vigore al 30/06/2024.
Le stesse quote potranno in qualunque momento subire modifiche in conseguenza di variazioni di cambi,
delle tariffe dei vettori, e del costo dei servizi turistici. Nel caso di aumento inferiore al 10% della quota
di partecipazione, la scuola non può recedere dal contratto di viaggio (Direttiva Cee 314 - marzo 1995).
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi
toccati dall’itinerario previsto, nonchè dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti. Essi, inoltre, dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza
e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall’organizzatore, nonchè ai regolamenti ed alle disposizioni
amministrative o legislative relative al viaggio. I partecipanti saranno chiamati arispondere di tutti i danni
che l’organizzatore del viaggio dovesse subire a causa della loro inadempienza. Il cliente è tenuto a fornire
all’Agenzia organizzatrice i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio
del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno.
Il Cliente è responsabile verso l’Organizzazione del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
RESPONSABILITA’
La responsabilità della Tagliabue Viaggi nella sua qualità di organizzatore di viaggi nei confronti dei viaggiatori
e delle cose di loro proprietà è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali indicate nella voce sopra
riportata “contratti di viaggio e responsabilità”. Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo dei partecipanti
e l’Agenzia Tagliabue Viaggi non può in nessun caso ritenersi responsabile per eventuale danno, furto,
smarrimento del medesimo avvenuto durante lo svolgimento della visita.
PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari al 25% della quota totale.
Per le visite di più giorni verrà trasmessa nostra relativa fattura di acconto. Il saldo totale e definitivo
dovrà pervenirci almeno 10 giorni prima della partenza salvo accordo particolare preso con l’Istituto.
In caso non venga rispettato dalla scuola/Istituto il termine di pagamento indicato nella nostra fattura
saremo costretti a richiedere gli interessi di mora per ritardato pagamento.
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario come segue:
Bonifico bancario su Conto Corrente 731300
presso il Banco di Desio e della Brianza
- Agenzia di Varedo - ABI 03440 - CAB 33990 - CIN H -
IBAN IT71H0344033990000000731300
RINUNCE
In caso di rinuncia alla visita da parte dei partecipanti, verrà preso in considerazione caso per caso
l’ammontare della relativa penale. I biglietti ferroviari, i biglietti aerei e la quota bus non potranno
mai essere rimborsati per intero. Qualora sia stata stipulata dalla scuola la polizza integrativa
contro le penalità di annullamento verificare le condizioni alla seguente pagina: clicca qui
RECLAMI E CONTESTAZIONI
La scuola, a pena di decadenza, deve denunciare tassativamente per iscritto sotto forma di reclamo
alla Tagliabue Viaggi le difformità ed i vizi del pacchetto entro 10 giorni dalla data del rientro.
Direttiva CEE 314 - marzo 1995.
ANNULLAMENTO DELLA VISITA DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE
L’organizzatore potrà annullare il contratto in qualsiasi momento in caso di circostanze avverse non dipendenti
dalla propria volontà: scioperi, sospensione per avverse condizioni atmosferiche, avvenimenti bellici, disordini
civili e militari, sommosse, calamità naturali, atti di terrorismo... Questi fatti ed altri simili costituiscono causa
di forza maggiore e non sono quindi imputabili ai vettori ed a Tagliabue Viaggi. Eventuali spese supplementari
sostenute dai partecipanti non saranno pertanto rimborsate, nè tantomeno lo saranno le relative prestazioni
che per tali cause venissero meno e non fossero recuperabili. La Tagliabue Viaggi non è pertanto responsabile
del mancato utilizzo dei servizi dovuti a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei, marittimi, terrestri.
FONDO DI GARANZIA
E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore
può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. 111/95) in caso di insolvenza o in caso di fallimento dichiarato
del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il Fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in occasione di rientro forzato di turisti
da Paesi extracomunitari in caso di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
(ai sensi dell’ art. 21 n. 5 D. Lgs. n. 111/95).
FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Monza.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Tagliabue Viaggi Srl - via San Rocco, 19 - 20831 Seregno (MB)